Yvan Rettore: «PROPOSTA MODELLO DI REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ISTITUZIONE DI UN GARANTE DEI DIRITTI DEI DISABILI NEL COMUNE DI VEGLIE»

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LETTERA DI YVAN RETTORE

In attesa di ricevere una risposta da parte dell’attuale Amministrazione Comunale di Veglie circa la petizione presentata il 14 ottobre scorso relativa all’istituzione di un garante dei diritti dei disabili nel nostro comune, abbiamo trasmesso alla stessa in data odierna il seguente modello di regolamento sull’esempio di quanto già adottato dal Comune di Gallipoli.

BOZZA PROPOSTA PER IL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA ISTITUZIONE DELLA FIGURA DEL “GARANTE DELLA PERSONA DISABILE”  

ART. 1 Presso il Comune di Veglie è istituito l’Ufficio del “Garante della persona disabile”.
ART. 2 L’Ufficio del Garante della persona disabile, operante in piena autonomia politica ed amministrativa, è organo unipersonale scelto e nominato dal Sindaco tra una rosa di nomi proposti dalle associazioni rappresentative degli interessi dei disabili operanti nel territorio comunale. La carica del Garante della persona disabile è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale o di Amministratore presso il Comune di Veglie.
ART. 3 L’incarico ha carattere onorario, ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta.
ART. 4 Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al Garante della Persona Disabile dagli uffici dei Servizi Sociali del Comune.
ART. 5 II Garante della Persona Disabile potrà avvalersi della collaborazione di altri volontari, scelti, di concerto con il Sindaco, tra coloro che ne faranno apposita richiesta scritta presso l’Ufficio dei Servizi Sociali. Il personale che collaborerà con il Garante della Persona Disabile sarà scelto sulla base di particolari attitudini mostrate verso la materia della disabilità.
ART. 6 Il Garante della persona disabile interviene di propria iniziativa o sulla base di segnalazioni scritte ove si lamentino disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento, anche omissivo, dal quale sia derivato o possa derivare un danno materiale o morale al disabile, provenienti: Da un disabile o da un suo familiare; Dall’associazione a cui risulta iscritto il disabile; Da qualsiasi altro soggetto interessato. In esito ai fatti lamentati, il garante potrà rivolgere richieste di chiarimenti e di documenti agli uffici competenti, i quali sono tenuti a rispondere entro venti giorni. In caso di mancata risposta il garante metterà a formale conoscenza dell’omissione il Dirigente della struttura e, dopo che avrà verificato l’ulteriore silenzio per altri 15 giorni, esporrà i fatti al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale con lettera. Il Garante comunica l’esito dell’attività svolta all’autore della segnalazione, all’ufficio interessato e per conoscenza al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Capogruppo ed all’Assessore ai Servizi Sociali. Il garante assicurerà l’informazione agli aventi diritto, ai familiari, alla cittadinanza, attraverso i mezzi che riterrà idonei al raggiungimento dello scopo, su tutte le normative riguardanti il Settore.
ART. 7 Il Garante rivolge indicazioni, raccomandazioni e suggerimenti ai dirigenti degli uffici Statali, Comunali, Provinciali, Regionali ai fini di una migliore organizzazione degli Uffici preposti alla erogazione dei servizi alla persona disabile, segnala ai Dirigenti delle strutture amministrative i comportamenti emissivi ovvero non corretti nei confronti della Persona Disabile. Può farsi promotore di iniziative culturali, attività sportive e ricreative al fine di migliorare l’inserimento del disabile nel territorio sociale. Il Garante ha il potere di accedere agli Uffici pubblici e di controllare la funzionalità dei Servizi di assistenza e di informazione rese alle Persone Disabili. Il garante può esprimere parere consultivo, non vincolante in sede di commissione, qualora invitato.
ART. 8 II Garante dovrà essere in possesso di un registro che dovrà essere aggiornato periodicamente o quando si renderà necessario, sul quale dovranno risultare i nomi delle Persone Disabili residenti nel Comune di Veglie. Su tale registro saranno annotati tutti le iniziative adottati dal Garante della Persona Disabile durante lo svolgimento della sua attività. Il Garante è tenuto ad osservare il segreto professionale su tatti dei quali viene a conoscenza in ragione dell’incarico di cui al presente Regolamento nel rispetto del diritto alla privacy.
ART. 9 Il Garante della persona disabile ha il potere di accedere agli uffici pubblici e di controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione resi alle persone disabili nonché l’agibilità degli spazi aperti al pubblico sotto il profilo dell’assenza di barriere architettoniche.
ART. 10 Il Garante richiama gli uffici al rispetto delle modalità e dei termini previsti, in via generale, dalle norme regionali e nazionali poste a salvaguardia dei diritti delle persone disabili. Qualora a seguito del primo richiamo l’ente non provvede, il Garante ne darà notizia per iscritto al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Dirigente della struttura interessata.
ART. 11 Il Garante della persona disabile segnala ai Dirigenti delle strutture amministrative i comportamenti omissivi, ovvero non corretti, adottati dal personale inerenti all’applicazione delle disposizioni normative o regolamentari in vigore che determinano uno specifico pregiudizio alla persona disabile, al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare verso gli impiegati che hanno determinato il danno. Se l’omissione è direttamente imputabile al responsabile della struttura la segnalazione verrà rivolta all’Ufficio sovra ordinato ed al Sindaco. Se il non corretto comportamento assume le connotazioni di reato costituirà oggetto di esposto agli organi giurisdizionali competenti.
ART. 12 Annualmente entro la data di approvazione del Consuntivo, il Garante della Persona disabile presenta una relazione sull’attività svolta al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco. all’Assessore ai Servizi Sociali, ai Capogruppo ed alle Associazioni di categoria.
ART. 13 II Garante della Persona Disabile può essere rimosso dall’incarico in qualsiasi momento, su decisione del Sindaco o del Consiglio Comunale, qualora questi mantenga comportamenti non conformi alle leggi in vigore o non adempia come dovuto al proprio dovere.
ART. 14 Il Sindaco relaziona annualmente entro la data di approvazione del Consuntivo al Consiglio Comunale in ordine al funzionamento del Garante della persona disabile, all’efficacia dell’azione da esso svolta ed alla natura delle questioni segnalate, nonché ai provvedimenti adottati a seguito delle segnalazioni che gli sono state inoltrate. Copia della relazione sarà trasmessa al Presidente della Regione Puglia, all’Assessorato Regionale degli Enti Locali ed all’Assessorato Provinciale dei Servizi Sociali.
ART. 15 L’incarico viene svolto a titolo gratuito.
ART. 16 Al Garante della Persona Disabile sarà garantita la partecipazione a corsi e convegni affinché acquisisca un’adeguata Formazione professionale in materia di disabilità, previa autorizzazione della Giunta Comunale.

Yvan Rettore,
Referente locale Comitato Civico di Lecce e provincia
in difesa della Costituzione – Associazione Free

3 Novembre 2022

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