Il Sindaco informa che il Comune di Veglie rientra tra le aree che possono chiedere il contributo per i danni della Xylella
C O M U N E D I V E G L I E
P r o v i n c i a d i L e c c e
XYLELLA FASTIDIOSA: CONTRIBUTI PER AZIENDE AGRICOLE – IL SINDACO INFORMA
- che con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 21 luglio 2015 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 agosto 2015) è stata dichiarata l’esistenza del carattere di eccezionalità dell’infezione da Xylella Fastidiosa;
- che anche il territorio del Comune di Veglie rientra tra le aree colpite;
- che le aziende agricole danneggiate, pertanto, possono fruire delle misure di intervento previste dal Decreto Legislativo 29.03.2004 n. 102 e successive modifiche ed integrazioni (in particolare provvidenze di cui all’articolo 5, commi 2 [lettere: a), b), c) e d)] e 3) ;
- che le richieste di beneficio delle misure di intervento previste dal citato Decreto Legislativo dovranno essere presentate all’Ufficio Agricoltura e potranno essere consegnate a mano, tramite raccomandata o tramite PEC all’indirizzo protocollo.comuneveglie@pec.rupar.puglia.it entro la data del 17 settembre 2015;
- che i moduli di richiesta possono essere scaricati on line dal sito del Comune (www.comune.veglie.le.it), o ritirati presso gli uffici URP (Sede di Largo Parco delle Rimembranze) ed Agricoltura (Sede di Via Salice). Per assistenza o per maggiori informazioni è possibile rivolgersi ai Centri Assistenza di categoria Autorizzati.
Dalla Residenza Comunale, lì 28 agosto 2015
IL SINDACO
CLAUDIO PALADINI
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PROVVIDENZE DI CUI ALL’ART. 5, commi 2 [lettere: a), b), c) e d)] e 3) del D. LGS. 102/2004
ARTICOLO 5- Interventi per favorire la ripresa dell’attività’ produttiva
Comma 2
a) contributi in conto capitale fino all’80 per cento del danno accertato sulla base della ((produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità’ e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle zone svantaggiate di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, il contributo può’ essere elevato fino al 90 per cento;))
b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell’anno in cui si e’ verificato l’evento dannoso e per l’anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:
((1) 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di
credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle
zone svantaggiate di cui all’articolo 17 del regolamento (CE)
n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999;))
2) 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito
agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone;
nell’ammontare del prestito sono comprese le rate delle
operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi
all’evento inerenti all’impresa agricola;
c) proroga delle operazioni di credito agrario, di cui all’articolo 7;
d) agevolazioni previdenziali, di cui all’articolo 8.
Comma 3. In caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino all’80 per cento dei costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle zone svantaggiate di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999;