XYLELLA FASTIDIOSA: CONTRIBUTI PER AZIENDE AGRICOLE

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Il Sindaco informa che il Comune di Veglie rientra tra le aree che possono chiedere il contributo per i danni della Xylella

 

C O M U N E   D I   V E G L I E

P r o v i n c i a   d i   L e c c e

  XYLELLA FASTIDIOSA: CONTRIBUTI PER AZIENDE AGRICOLE – IL SINDACO INFORMA

  • che con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali  del 21 luglio 2015 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 agosto 2015)  è stata dichiarata l’esistenza del carattere  di eccezionalità  dell’infezione da Xylella Fastidiosa;
  •  che anche il territorio del Comune di Veglie rientra tra le aree colpite;
  •  che le aziende agricole danneggiate, pertanto, possono fruire delle misure di intervento previste dal Decreto Legislativo  29.03.2004 n. 102 e successive modifiche ed integrazioni  (in particolare provvidenze di cui all’articolo 5,  commi 2 [lettere: a), b), c) e d)] e 3)  ;
  • che le richieste di beneficio delle misure di intervento previste dal citato Decreto Legislativo  dovranno essere presentate   all’Ufficio Agricoltura   e potranno essere consegnate a mano, tramite raccomandata o tramite PEC all’indirizzo protocollo.comuneveglie@pec.rupar.puglia.it  entro la data del 17 settembre 2015;
  • che i moduli  di richiesta possono essere scaricati on line dal sito del Comune (www.comune.veglie.le.it), o ritirati presso gli uffici URP (Sede di Largo Parco delle Rimembranze) ed Agricoltura (Sede di Via Salice). Per assistenza o per maggiori informazioni è possibile rivolgersi ai Centri Assistenza di categoria  Autorizzati.

Dalla Residenza Comunale, lì 28 agosto 2015

IL SINDACO

CLAUDIO PALADINI

>>>SCARICA QUI IL FAC SIMILE DELLA DOMANDA>>>

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PROVVIDENZE DI CUI ALL’ART. 5, commi 2 [lettere: a), b), c) e d)] e  3) del  D. LGS. 102/2004
ARTICOLO 5- Interventi per favorire la ripresa dell’attività’ produttiva
Comma 2
a) contributi  in  conto  capitale  fino  all’80  per cento del danno accertato  sulla  base  della  ((produzione  lorda vendibile media   ordinaria,  da  calcolare  secondo  le  modalità’  e  le procedure   previste  dagli  orientamenti  e  dai  regolamenti  comunitari  in   materia  di  aiuti  di  Stato.  Nelle  zone  svantaggiate  di  cui   all’articolo  17  del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio,   del  17  maggio 1999, il contributo può’ essere elevato fino al 90   per cento;))
b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio  dell’anno  in  cui  si e’ verificato l’evento dannoso e per l’anno   successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:
((1) 20  per  cento  del  tasso  di  riferimento per le operazioni di
credito  agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle
zone  svantaggiate  di cui all’articolo 17 del regolamento (CE)
n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999;))
 2) 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito
agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone;
nell’ammontare   del  prestito  sono  comprese  le  rate  delle
operazioni  di  credito  in  scadenza  nei  12  mesi successivi
all’evento inerenti all’impresa agricola;
 c) proroga  delle  operazioni di credito agrario, di cui all’articolo 7;
d) agevolazioni previdenziali, di cui all’articolo 8.
Comma 3.  In  caso  di  danni  causati alle strutture aziendali ed alle scorte  possono  essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino all’80 per cento dei costi effettivi elevabile al 90  per  cento  nelle  zone  svantaggiate  di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999;

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