Con l’ordinanza n. 83 il Sindaco di Veglie, Claudio Paladini, vieta l’accensione di fuochi d’artificio e l’utilizzo e lo sparo di petardi e mortaretti nel territorio di Veglie dal 24 dicembre 2015 al 10 gennaio 2016
ORDINANZA n. 83
IL SINDACO
CONSIDERATO:
- che è diffusa la consuetudine di celebrare festività ed eventi particolari con il lancio di petardi, fuochi artificiali e botti di vario genere;
- che tale usanza implica un oggettivo pericolo, anche per gli artifici dei quali è ammessa la libera vendita al pubblico, essendo questi pur sempre in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- che si possono determinare una serie di conseguenze per la quiete pubblica, la sicurezza e l’incolumità delle persone;
- che analogamente è esposto ai medesimi rischi l’ambiente che ci circonda;
RILEVATA la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell’ambito urbano, in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone, ed in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di frequenza di pubblico;
RILEVATO, altresì, che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare , in via generale ed assoluta, la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;
RITENUTO, pertanto, necessario disciplinare l’accensione e il lancio di fuochi d’artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti ed il lancio di razzi in tutto il territorio comunale;
VISTO l’art. 57 del TULPS approvato con R.D. del 18/6/1931 n. 773 il quale vieta, senza licenza dell’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi, accendere fuochi d’artifici0 in luogo abitato o nelle sue adiacenza o lungo una via pubblica o in direzione di essa, nonché l’art. 101 del Regolamento di esecuzione del TULPS;
VISTI gli art. 650 e 703 del C.P.;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno datato 5/8/2008 ed in particolare l’art. 1 “incolumità pubblica e sicurezza urbana”;
VISTA la Legge n. 125 del 24/7/2008 e la Legge n. 94 del 15/7/2009 in materia di sicurezza pubblica;
VISTO l’art. 54, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che assegna al Sindaco la competenza all’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, alfine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini;
O R D I N A
nel periodo decorrente dalla data odierna e sino al giorno dieci gennaio 2016, il divieto, su tutto il territorio comunale, di accensione, lancio e sparo di fuochi d’artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti similari.
Resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, che comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €.25,00 ad €.500,00.
D I S P O N E
che la presente ordinanza venga:
- pubblicata all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di Veglie;
- notificata al Comando di Polizia Municipale nella persona del Responsabile di Settore, che viene anche incaricato di dare la massima diffusione alla presente mediante distribuzione di apposito materiale informativo presso gli esercizi commerciali e i pubblici esercizi;
- Comando Stazione Carabinieri di Veglie, per il controllo sull’osservanza del presente provvedimento;
- trasmessa al signor Prefetto di Lecce a cura dell’Ufficio di Segreteria per dovuta opportuna conoscenza e quanto di competenza;
AVVERTE
che avverso il presente provvedimento può essere proposto dalla data della pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ed entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Dalla Residenza Comunale , li 24.12.2015
Il Sindaco
Claudio Paladini
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