Il dr. Pietro Calcagnile in una lettera descrive il fallimento della rottamazione delle cartelle Equitalia a causa delle modalità di presentazione delle richieste
Lettera del dr. Pietro Calcagnile:
È del Parlamento la colpa delle file agli sportelli di Equitalia per rottamare con sconto le cartelle esattoriali emesse da Equitalia sino al 31-12- 2016.
L’art.6 comma 2 del D.L. 193/2016 convertito nella legge 225/2016 ha concesso ad Equitalia la possibilità di scegliere le modalità per rottamare le cartelle esattoriali.
Ebbene, il suddetto Ufficio ha previsto 2 sole possibilità per rottamarle: la prima per via telematica, la seconda tramite presentazione allo sportello. Ha pertanto escluso la presentazione tramite raccomandata a. r.
Poiché la prima via viene sfruttata dagli addetti ai lavori, la seconda invece dai comuni cittadini che sono la maggioranza della popolazione.
Il Parlamento ha fallito il suo obiettivo principale ossia quello di recuperare risorse per lo Stato a causa soprattutto della burocrazia che si è rivelata incapace di andare incontro alle esigenze dei cittadini.
Ma come ha fatto il Parlamento ad avere fiducia in Equitalia che a sua volta è stata rottamata proprio dallo stesso Parlamento?
La contraddizione del Parlamento è evidente.
Ogni volta che i politici danno fiducia alla burocrazia è sempre il cittadino a rimetterci.
Veglie,7-4-2017
dr. Pietro CALCAGNILE
L’art.6 comma 2 del D.L. 193/2016:
2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il (31 marzo 2017) apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi. (Entro la stessa data del 31 marzo 2017 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.)