LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE DI EQUITALIA
Informazioni a cura dell’avvocato Francesco Milanese
Con il decreto legge 22.10.2016 N. 249, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 24.10.2016, il governo ha dato il via alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento notificate da Equitalia.
Si tratta di una sorta di condono esattoriale che prevede, per chi aderisce, la decurtazione di sanzioni e interessi di mora inclusi nei ruoli.
Il D.L., che dovrà essere convertito in legge, e che pertanto potrà subire modifiche in sede di approvazione, si applica ai carichi inclusi in ruoli affidati ad Equitalia dal 2000 al 2015. Un emendamento approvato in queste ore estende il beneficio ai ruoli affidati fino al 31.12.2016.
Il debitore può estinguere il proprio debito senza pagare:
- Sanzioni incluse nella cartella;
- Interessi di mora previsti dall’art. 30, comma 1 del D.P.R. n. 602/1973
- Somme aggiuntive di cui all’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 26.2.1999 n. 46 (si tratta di sanzioni e somme aggiuntive per il mancato pagamento di contributi previdenziali).
Presupposti per accedere alla rottamazione sono:
- Il debito deve essere incluso nei ruoli. Un emendamento alla legge di conversione estende, tuttavia, la definizione agevolata anche ad avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito non ancora iscritti a ruolo.
Secondo tale emendamento, se il contribuente non ha ancora ricevuto la cartella o, per quanto riguarda gli accertamenti esecutivi e gli avvisi di addebito dell’Inps, l’informazione di presa in carico, sarà compito dell’agente della riscossione avvisare il debitore, entro il 28/02/ 2017, della presenza di tali carichi che possono essere oggetto di definizione.
Per il calcolo delle somme da pagare, che sarà comunque effettuato da Equitalia dopo la presentazione dell’istanza, bisogna individuare le singole voci in cartella.
Gli importi da pagare
Non rientrano nella rottamazione, e dunque dovranno essere pagati gli importi per:
- Capitale e interessi;
- Aggio di riscossione
- Rimborso spese per procedure esecutive (per esempio per un eventuale pignoramento già notificato);
- Rimborso spese di notifica della cartella.
Cosa deve fare il contribuente per accedere alla definizione agevolata?
Il debitore dovrà presentare una apposita dichiarazione entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto, dunque entro il 23.1.2017 salvo proroghe disposte dalla legge di conversione, adoperando il modulo scaricabile dal sito di Equitalia.
Il pagamento dovrà avvenire in un massimo di 4 rate trimestrali (portate a 5 da un emendamento approvato in sede di conversione).
Se vi sono giudizi pendenti
In caso di giudizi pendenti sui carichi che si vogliono definire, il contribuente deve impegnarsi a rinunciare agli stessi.
Importo delle rate
Si potrà pagare in una sola soluzione o attraverso una dilazione di pagamento in un massimo di 4 rate. Le prime due rate sono pari ad un terzo delle somme dovute, la terza e la quarta pari ad un sesto. Un emendamento alla legge di conversione prevede la definizione in 5 rate di pari importo.
Cosa succede in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento?
In caso di mancato, tardivo o parziale pagamento la definizione non produce effetti, gli importi versati vengono imputati in acconto, il debito torna della originaria consistenza.
Può aderire alla definizione agevolata anche chi ha delle rateazioni in corso. In tal caso non deve sospendere i pagamenti delle rate che scadono tra il 31 ottobre e il 31 dicembre, pena l’inammissibilità della domanda.
Il modulo di adesione è scaricabile dal sito www.gruppoequitalia.it
Le modalità e i termini per l’adesione potranno subire ulteriori modifiche con l’approvazione della legge di conversione.
Avv. Francesco Milanese
STUDIO MILANESE, VEGLIE
f.milanese@milaneseassociati.org