Il gruppo “Veglie dei Cittadini” propone il “Regolamento per il Garante dei Diritti dei Disabili”

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In Consiglio Comunale una mozione per l’approvazione del “Regolamento per il Garante dei Diritti dei Disabili” nel Comune di Veglie

logo_vegliecittadiniCon una mozione presentata nel Consiglio Comunale del 30 Novembre 2016, il Gruppo Consiliare di Opposizione “Veglie dei cittadini-impegno per la città”  formato dai consiglieri Maura Centonze, Giuseppe Landolfo e Zanelia Landolfo propone l’approvazione del “REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL GARANTE PER I DIRITTI DELLA PERSONA DISABILE” composto da n. 9 articoli.

Di seguito il testo del Regolamento presentato dal gruppo “Veglie dei Cittadini”:

>>>Scarica  qui il TESTO INTEGRALE DELLA MOZIONE >>> ]

REGOLAMENTO COMUNALE DEL GARANTE PER I DIRITTI DELLA PERSONA DISABILE

ART. 1

E’ istituito presso il Comune di VEGLIE il “Garante per i diritti della Persona Disabile”.

ART. 2

La Figura del Garante per i diritti della Persona Disabile è organo unipersonale nominato dal Consiglio Comunale all’interno di una lista di nominativi raccolti a seguito di indizione di apposito avviso pubblico per la manifestazione d’interesse alla candidatura. All’espletamento della procedura di pubblicizzazione dell’avviso di per la manifestazione d’interesse e l’istruttoria sull’ammissibilità delle candidature pervenute provvederà il competente ufficio dei servizi sociali .

Il Garante è nominato tra coloro che offrono garanzia di probità, indipendenza, obiettività, serenità di giudizio, con provata esperienza nel campo della disabilità dimostrabile a seguito di presentazione di curricula personali.

E’ eleggibile al ruolo di Garante della Persona Disabile chiunque interessato ed in possesso dei seguenti requisiti:

a) possieda idoneo curriculum nella materia oggetto delle funzioni del Garante, dal quale si desuma chiara competenza nell’ambito dei diritti dei disabili e delle attività sociali;

b) dia ampia garanzia di indipendenza,

c) non sia membro del Parlamento, del Consiglio regionale, provinciale, comunale, della Direzione Aziendale delle Aziende Sanitarie Locali; di organismi esecutivi nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali;

d) non sia dipendente comunale, né di altri enti locali, istituzioni, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale, né lo sia stato negli ultimi due anni; né sia amministratore di enti, società ed imprese a partecipazione pubblica nonché titolare, amministratore e dirigente di enti, società e imprese vincolati con il Comune da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune.

Il Garante della Persona Disabile non può esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali, che determinino conflitti di interessi con la funzione.

Si applicano, altresì, al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco ex Testo Unico degli enti locali.

Il Garante non può assumere il ruolo di mediatore né individualmente né collegialmente ai sensi decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 in procedimenti che abbiano ad oggetto la materia relativa agli interventi effettuati come Garante.

ART. 3

L’incarico ha carattere onorario ed ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta.

Scaduto il termine, il Garante rimane in carica per l’ordinaria amministrazione in attesa della nomina del successore.

Le funzioni di segreteria sono assicurate al Garante dagli uffici dei servizi sociali del Comune di Veglie .

ART. 4

Il Garante si pone come un punto di riferimento per le persone con disabilità, per le loro famiglie o propri congiunti o conviventi di fatto senza discriminazioni di genere, per la tutela dei loro diritti e degli interessi individuali o collettivi in materia di disabilità.

Il Garante esercita le sue funzioni :

  • nei confronti di tutti gli uffici dell’amministrazione comunale, degli enti, istituzioni ed aziende dipendenti dall’ amministrazione comunale o comunque sottoposte al suo controllo o vigilanza;
  • nei confronti dei consorzi, società, cui il Comune di Veglie, a qualsiasi titolo, partecipi;
  • nei confronti di tutte le forme associative alle quali il Comune stesso abbia affidato la gestione dei pubblici ìservizi che coinvolgono le persone con disabilità.

Il Garante interviene, su istanza di parte o di propria iniziativa, in ordine a ritardi, irregolarità e negligenze nell’attività dei pubblici uffici di cui ai precedenti commi al fine di concorrere al buon andamento, all’imparzialità, alla tempestività ed alla correttezza dell’attività amministrativa.

Il Garante segnala su istanza di parte o di propria iniziativa, la presenza di barriere architettoniche nei luoghi ed    edifici pubblici, strade, piazze e marciapiedi.

Il Garante segnala su istanza di parte o di propria iniziativa, la disfunzione o la scarsa qualità dei servizi pubblici in relazione alle esigenze delle persone con disabilità. Egli rivolge raccomandazioni e suggerimenti, al fine di una migliore organizzazione dei servizi comunali

Il Garante non può intervenire e cessa il suo intervento quando per il medesimo fatto sia stato iniziato un qualunque procedimento giudiziario.

ART.5

Il Garante può sollecitare uffici periferici delle amministrazioni pubbliche statali o altre articolazioni amministrative regionali e provinciali interessate da provvedimenti sollecitando tavoli tecnici di risoluzione dei problemi segnalati.

In collaborazione con i responsabili dei settori può proporre soluzioni e metodi di raccordo.

Il Garante può sollecitare soggetti privati cui si rivolgono gli eventuali reclami delle persone con disabilità illustrando i diritti violati, le modalità della violazione e suggerendo i metodi di risoluzione delle stesse.

Quando la segnalazione riguarda il comportamento di un’impresa che ha sede nel territorio comunale, il Garante può suggerire la cessazione del comportamento pregiudizievole e le modalità idonee a rimuovere gli effetti del comportamento illegittimo.

Qualora l’impresa continui nel comportamento ritenuto palesemente lesivo, il Garante può segnalare al settore dell’amministrazione comunale competente il nominativo dell’impresa. Di quanto ciò dovrà darne comunicazione scritta al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed ai Capigruppo Consiliare.

ART.6

II Garante della Persona Disabile interviene di propria iniziativa o sulla base di segnalazioni scritte relative a disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, ritardi ed omissioni dai quali sia derivato o possa derivare un danno materiale o morale alla persona disabile.

Il Garante può:

a) richiedere per scritto, notizie sullo stato del procedimento interessato,

b) consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all’oggetto del suo intervento,

c) acquisire tutte le informazioni disponibili sullo stesso, salvo il rispetto della normativa sul trattamento di

In esito ai fatti lamentati, il Garante potrà rivolgere richieste di chiarimenti agli organi interessati dalla procedura.

Gli uffici del Comune di Veglie interessati dalla richiesta sono tenuti a rispondere entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, salvo diversa disposizione regolamentare.

In caso di mancata risposta, il Garante informerà dell’omissione il Capo settore della struttura e dopo che avrà

verificato l’ulteriore silenzio per altri quindici giorni, presenterà una relazione con le proprie conclusioni al Sindaco, al Presidente del Consiglio ed ai Capigruppo Consiliari

Nel caso in cui gli organi interrogati dal Garante appartengano ad altro Ente pubblico o privato la richiesta di

chiarimento verrà inoltrata direttamente al Responsabile della struttura. In caso di mancata risposta nei trenta giorni         successivi all’invio della richiesta scritta, il Garante presenterà una relazione con le proprie conclusioni al Sindaco al Presidente del Consiglio ed ai Capigruppo Consiliari

Il Garante promuove forme di collaborazione con l’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con

disabilità istituito ai sensi dell’art. 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, in particolare per ciò che riguarda la promozione della raccolta di dati statistici e della realizzazione di studi e ricerche sul tema.

Il Garante si raccorda con Organismi di tutela verso la popolazione disabile eventualmente presenti sul territorio.

ART.7

Annualmente il Garante della Persona Disabile presenta una relazione sull’attività svolta alla competente Commissione Consiliare che ha il compito di discuterla e trasmetterla al Consiglio Comunale.

ART. 8

II Garante della Persona Disabile può essere rimosso dall’incarico in qualsiasi momento dal Consiglio Comunale, qualora questi mantenga comportamenti non conformi alle leggi in vigore o non adempia come dovuto al proprio dovere.

ART.9

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale online del Comune

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