La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce dichiara l’illegittimità dei “CONTRIBUTI DEI CONSORZI DI BONIFICA” ma ad alcune condizioni
Con un comunicato, l’avv. Francesco Milanese chiarisce alcuni dubbi sulla legittimità del Contributo dei Consorzi di Bonifica
Comunicato integrale dell’avv. Francesco Milanese:
Torniamo sulla questione dei contributi richiesti dai consorzi di bonifica con ingiunzioni fiscali notificate ai contribuenti, sulla cui legittimità avevamo espresso perplessità.
La Commissione Tributaria di Lecce si è espressa sulla questione con diverse sentenze dal contenuto non sempre univoco.
Con alcune decisioni ha, infatti, rigettato i ricorsi dei contribuenti quando gli stessi non avessero provato concretamente l’assenza di qualsiasi beneficio derivato al proprio fondo dall’attività del Consorzio.
In altre parole, una volta inserito il fondo nel bacino di contribuenza con l’approvazione dell’apposito piano, il Consorzio è dispensato dal dare prova della propria pretesa. In virtù di tale automatismo (per noi aberrante!), è il contribuente a dover provare l’assenza del beneficio. Tale prova è di difficile raggiungimento (è arduo dar prova di un fatto negativo, a maggior ragione nel giudizio tributario ove non è ammessa la prova testimoniale), comporta, quantomeno, la produzione in giudizio di una articolata consulenza di parte dal costo notevolmente superiore al valore del contributo richiesto. Sicché il contribuente debole, spesso, è costretto a soccombere!
Con altra recente sentenza (23.1.2018), in un caso di cui si è occupato il nostro studio, la Commissione Tributaria di Lecce, sulla base di una pronuncia della Cassazione, ha in parte corretto il tiro, stabilendo, che quando il contribuente abbia in modo specifico contestato il piano di classifica e di riparto, spetta al Consorzio provare di aver arrecato al contribuente quei benefici diretti e specifici presupposto dell’imposizione.
Con riferimento esplicito alla Regione Puglia, la legge Regionale 4 del 2012 – afferma inoltre la Commissione – non attribuisce al fatto della semplice inclusione nel perimetro di contribuenza la nascita dell’obbligo contributivo, essendo necessario il sussistere di uno specifico beneficio dalle opere apprestate e tenute in buono stato manutentivo.
Nel caso oggetto del giudizio, la società ricorrente non si era limitata ad una contestazione generica circa la mancanza dei benefici ma, con una articolata perizia, aveva dimostrato l’assenza di benefici diretti e specifici arrecati ai propri terreni dal consorzio. Aveva inoltre sostenuto, tra le altre eccezioni, che l’onere della prova incombesse sul soggetto impositore e che in carenza, la pretesa doveva ritenersi illegittima.
Da ciò è derivato l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’ingiunzione fiscale.
Avv. Francesco Milanese
STUDIO MILANESE – VEGLIE
2 febbraio 2018