EMERGENZA COVID-19
DISPOSIZIONI DEL SINDACO DI VEGLIE CLAUDIO PALADINI
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NUOVE DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19, IN VIGORE DA OGGI 08/03/2020
IL SINDACO
Nella qualità di autorità sanitaria locale ai sensi dell’art. 50, comma. 5, del D.Lgs. n.267/2000 ed in esecuzione del DPCM 08.03.2020, artt. 2 e 3, e dell’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia emanata in data odierna alle ore 11,30
COMUNICA ALLA CITTADINANZA I CONTENUTI DELLE PREDETTE DISPOSIZIONI
“D.P.C.M. 08.03.2020 MISURE VALIDE NEL RESTO D’ITALIA (Articoli 2 e 3 del DPCM 8 marzo 2020)
- Scuole chiuse fino al 15 marzo – L’attività didattica per le scuole di ogni ordine e grado e le università rimane sospesa fino al 15 marzo. Sospesi fino al 3 aprile i viaggi di istruzione e le gite scolastiche.
- Chiusi cinema, teatri e musei – Per tutto il territorio nazionale, è disposta la sospensione di eventi cinematografici, teatrali, eventi e spettacoli di qualsiasi natura “svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato”. Sospesa l’apertura dei musei. Il Comune di Roma fa sapere di aver disposto la chiusura di tutti i musei, i teatri e tutti i luoghi e gli istituti della cultura. “Ricordiamo che rimarranno perciò chiusi anche il sistema dei musei civici, il palazzo delle esposizioni e anche la Casa del cinema come le biblioteche”, si legge in una nota del Campidoglio.
- Chiusi pub, discoteche e bingo – Sono sospese le attività di pub, scuole da ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati.
- Bar e ristoranti, palestre e piscine aperti ma con obbligo di distanziare i clienti – I gestori di attività di ristorazione possono continuare a tenere i locali aperti, a condizione che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, pena sanzione in caso di violazione. Stesso discorso per palestre e piscine, che possono continuare a stare aperte a patto che i frequentatori siano distanziati gli uni dagli altri.
- Limitare gli spostamenti – Fra le misure di prevenzione, all’art. 3 il punto C recita: “Si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari”.
- Divieto di permanenza in sale di attesa pronto soccorso – Gli accompagnatori dei pazienti non possono permanere nelle sale di attesa dei pronto soccorsi. Anche l’accesso di parenti e visitatori nelle strutture ospedaliere è limitato.
- Divieto di mobilità per soggetti in quarantena – Anche nel resto d’Italia chi è in quarantena preventiva o sia risultato positivo al virus non può muoversi da casa.
- Niente cerimonie civili e religiose, compresi i funerali – Anche su tutto il territorio nazionale sono sospesi matrimoni e funerali.
- Sospesi congressi medici – Sono sospesi congressi, meeting ed eventi in cui è coinvolto il personale sanitario.
- Colloqui telefonici o video nelle carceri – Il decreto prevede l’isolamento nelle carceri per detenuti sintomatici, colloqui svolti in modalità telefonica o video. Limitati i permessi e la libertà vigilata.
- Anticipare le ferie – Come nella zona rossa anche nel resto d’Italia, qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodo di congedo ordinario o di ferie.
- Trasporto pubblico e sanificazione dei mezzi – Le aziende di trasporto pubblico dovranno adottare interventi straordinari di disinfezione dei mezzi.
- Comunicazione all’Asl se si proviene da Paesi a rischio – Chiunque rientri in Italia provenendo da Paesi a rischio epidemiologico deve comunicarlo all’Asl di competenza.
SANZIONI
Il mancato rispetto delle disposizioni del decreto è punito ai sensi dell’articolo.650 del Codice penale, come previsto dal decreto legge del 23 febbraio scorso, ossia con l’arresto fino a 3 mesi e fino 206 euro di ammenda.”
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ESTRATTO ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
OGGETTO: Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell’art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
… omissis …
emana la seguente
ORDINANZA
Tutti gli individui che hanno fatto ingresso in Puglia con decorrenza dalla data del 7/03/2020, provenienti dalla Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, per rientrare e soggiornare nel proprio domicilio, abitazione o residenza, hanno l’obbligo:
- di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;
- di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni;
- di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
- di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
- in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato).”
INVITA
AD ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE SUDDETTE DISPOSIZIONI.
INFORMA
che le forze dell’ordine operanti sul territorio ed il locale Comando di Polizia Locale sono incaricati del controllo sul rispetto delle surriportate prescrizioni.
Inoltre
INFORMA
CHE CHIUNQUE PUBBLICA O DIFFONDE NOTIZIE FALSE, ESAGERATE O TENDENZIOSE PER LE QUALI PUÒ ESSERE TURBATO L’ORDINE PUBBLICO SARÀ DEFERITO ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA, SALVO CHE IL FATTO NON COSTITUISCA PIÙ GRAVE REATO, AI SENSI DEL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 656 DEL CODICE PENALE
Dalla Residenza Comunale, lì 8 marzo 2020.
f.to dott. Claudio Paladini