LETTERA DEL DOTT. FABIO COPPOLA
Come spesso accade, un comportamento individuale danneggia l’interesse della collettività.
Lungo il confine sud del parco “Lupomonaco” a Veglie giacciono da mesi cumuli di rifiuti di varia tipologia. Accedendo dalle strade sterrate interpoderali si giunge al parco dove è assente alcun tipo di segnaletica, tranne la tabella di divieto di accesso ai veicoli a motore ai due varchi principali. Questo potrebbe fare percepire a qualcuno di trovarsi di fronte ad una “terra di nessuno”. Pertanto ai varchi secondari e lungo il perimetro andrebbe affissa segnaletica che indichi luogo, comportamenti consentiti e vietati (Ordinanza Settore Ambiente n.12 del 06/03/2015).
Inoltre la strada sterrata che segna il confine sud del parco e potrebbe fungere da tagliafuoco, è invasa già dall’estate scorsa da vegetazione e in alcuni tratti è ormai ridotta ad un sentiero; questo costituisce un grave pericolo per gli incendi, che possono propagarsi dai terreni confinanti, come già avvenuto nel luglio dello scorso anno, e nel 2022 quando un incendio ridusse in cenere il centro visite, finanziato con circa settantamila euro.
Inoltre tale strada sterrata potrebbe essere impiegata dai mezzi delle forze dell’ordine e antincendio.
Fermo restando l’obbligo per i proprietari dei terreni confinanti della realizzazione entro il 31 maggio di ogni anno di fasce protettive o “precese” della larghezza di quindici metri (L.R.38/2016).
Trascurando le più elementari pratiche di prevenzione degli incendi, non basterà un esercito di pompieri, o la prevista “struttura amovibile per finalità di protezione civile” che costerebbe quindicimila euro, a fermare le fiamme appiccate da chi spesso usa il fuoco per rinnovare il pascolo negli uliveti abbandonati.
Inoltre durante l’estate e nelle ultime settimane si è tornato a discutere dei rifiuti dati alle fiamme nei campi e dei conseguenti fumi tossici emessi nell’aria che giungono nel centro abitato.
E’ importante fare una specificazione.
Il D. Lgs. 152/2006 art. 182 comma 6/Bis afferma che bruciare residui vegetali in campagna è considerata una pratica agricola, purché:
- I residui vegetali siano bruciati solo nel campo stesso dove sono stati prodotti;
- Per ogni ettaro si bruci tre metri cubi di residui al giorno;
- In assenza di vento, e non in orari di massima insolazione;
- Mai nella stagione vietata dalle leggi;
- Si vigili fino allo spegnimento del fuoco.
Invece per la combustione di altri rifiuti, è previsto il CARCERE.
Infatti il Decreto Legge “Terra dei Fuochi” n.136/2013, convertito nella L. 6/2014 prevede per la combustione illecita di rifiuti dai 2 ai 5 anni di reclusione, per la combustione di rifiuti pericolosi dai 3 ai 6 anni di reclusione. Inoltre è prevista la confisca del mezzo utilizzato per trasportare i rifiuti, e la bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.
Veglie, 18/11/2024
Dott. Fabio Coppola
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