ORDINANZA N.17 DEL 21 MARZO 2020 DEL SINDACO DI VEGLIE DOTT. CLAUDIO PALADINI
ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS IN RETTIFICA DI QUANTO RIPORTATO NELLA PRECEDENTE ORDINANZA N.16/2020
E’ vietato l’accesso del pubblico a parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici; non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto;
VEGLIE – Il Sindaco di Veglie dott. Claudio Paladini emana l’ordinanza n.17/2020 sulle ulteriori misure di prevenzioe della diffusione del Coronavirus a rettifica dell’ordinanza precedente n.16/2020.
DI SEGUITO IL LINK DOVE SCARICARE L’ORDINANZA INTEGRALE N.17 DEL 21 MARZO 2020 DEL SINDACO DI VEGLIE DOTT. CLAUDIO PALADINI:
>>>ORDINANZA N.17 DEL 21 MARZO 2020 >>>
DI SEGUTO UN ESTRATTO DELL’ORDINANZA N. 17:
IL SINDACO ORDINA
sull’intero territorio comunale e sino alla data del 25 marzo inclusa, in recepimento delle citatedisposizioni emanate dal Ministro della Salute, l’adozione delle seguenti misure tese a contrastare econtenere il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da fattore virale COVID – 19:
-
è vietato l’accesso del pubblico a parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
-
non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
-
sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburanti;
-
nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese seconde case utilizzate per vacanza;
-
è vietato circolare a piedi in due o più persone all’interno del territorio comunale, senza il rispetto della distanza interpersonale di un metro;
-
non è consentito allo stesso nucleo familiare di fare la spesa per più di una volta al giorno e nel numero di una persona a famiglia;
-
le uscite con i propri animali di affezione devono avvenire nelle adiacenze della propria abitazione, avendo cura di lasciare puliti i luoghi di bisogno;
Quanto disposto con la presente sostituisce quanto disciplinato con la propria Ordinanza n.16/2020 che, con l’emissione della presente è da intendersi caducata di effettività.
AVVISA
che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure dicontenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale.
21 Marzo 2020