CORONAVIRUS: ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS (RETTIFICA DELLA PRECEDENTE ORDINANZA SINDACO VEGLIE N. 16/2020)

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(Foto Marco Miccoli)

ORDINANZA N.17 DEL 21 MARZO 2020 DEL SINDACO DI VEGLIE DOTT. CLAUDIO PALADINI

ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS  IN RETTIFICA DI QUANTO RIPORTATO NELLA PRECEDENTE ORDINANZA N.16/2020

E’ vietato l’accesso del pubblico a parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici; non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto;

VEGLIE – Il Sindaco di Veglie dott. Claudio Paladini emana l’ordinanza n.17/2020 sulle ulteriori misure di prevenzioe della diffusione del Coronavirus a rettifica dell’ordinanza precedente n.16/2020.

DI SEGUITO IL LINK DOVE SCARICARE L’ORDINANZA INTEGRALE N.17 DEL 21 MARZO 2020 DEL SINDACO DI VEGLIE DOTT. CLAUDIO PALADINI:

>>>ORDINANZA N.17 DEL 21 MARZO 2020 >>>

DI SEGUTO UN ESTRATTO DELL’ORDINANZA N. 17:

IL SINDACO ORDINA

sull’intero territorio comunale e sino alla data del 25 marzo inclusa, in recepimento delle citatedisposizioni emanate dal Ministro della Salute, l’adozione delle seguenti misure tese a contrastare econtenere il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da fattore virale COVID – 19:

  1. è vietato l’accesso del pubblico a parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;

  2. non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

  3. sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburanti;

  4. nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese seconde case utilizzate per vacanza;

  5. è vietato circolare a piedi in due o più persone all’interno del territorio comunale, senza il rispetto della distanza interpersonale di un metro;

  6. non è consentito allo stesso nucleo familiare di fare la spesa per più di una volta al giorno e nel numero di una persona a famiglia;

  7. le uscite con i propri animali di affezione devono avvenire nelle adiacenze della propria abitazione, avendo cura di lasciare puliti i luoghi di bisogno;

Quanto disposto con la presente sostituisce quanto disciplinato con la propria Ordinanza n.16/2020 che, con l’emissione della presente è da intendersi caducata di effettività.

AVVISA

che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure dicontenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale.

21 Marzo 2020

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