RICONOSCIUTO IL DIRITTO A VERSARE I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOPO 30 ANNI
Rivoluzionaria sentenza del Giudice del Lavoro Dott. Brocca del Tribunale di Brindisi.
La Cassa degli Ingegneri ed architetti è stata condannata a riconoscere LA FACOLTÀ DI VERSARE I CONTRIBUTI PER LA RICONGIUNZIONE DOPO CIRCA 30 ANNI oltre al pagamento delle spese legali.
Il ricorso presentato dall’avvocato Malerba Antonio del foro di Lecce per l’ing. F. C., contro Ministero Istruzione difeso dall’Avvocatura di stato, L’inps difeso dagli Avvocati Bove e Mattia ed Inarcassa difesa dagli Avvocati Massimo Luciani e Massimo Togna del foro di Roma, ha trovato accoglimento nonostante il lunghissimo tempo intercorso per il riconoscimento dei contributi che sono stati riconosciuti dopo trenta anni e più considerando gli interessi dalla data della sentenza 2014.
Sintesi dei fatti più significativi
L’Ing. F. C. in data:
1) 27/08/1976 si iscriveva all’albo ingegneri e alla Cassa nazionale;
2) 08.08.1980 versava alla Cassa i contributi previdenziali e assistenziali per anni dal 1976 al 1979 a mezzo ruolo esattoriale;
3) 02.05.1980 chiedeva alla Cassa la sospensione contributiva dal 12.11.1979 al 09.09.1980 per attività didattica saltuaria;
4) 26.02.1983 chiedeva alla Cassa di invio bollettini per contributo soggettivo di previdenza;
5) 18.10.1984 veniva immesso in ruolo come docente a tempo indeterminato;
6) 31.12.1985 chiedeva la cancellazione dalla Cassa a decorrere dal 18.10.1984 e sollecitava la regolarizzazione contributiva dal 27.08.1976 al 18.10.1984;
7) 30.09.1987 comunicava alla Cassa i redditi professionali per gli anni dal 1982 al 1985;
8) 09.04.1990 ai sensi L. 45/90 chiedeva al Provveditore agli studi di Bari la ricongiunzione del periodo assicurativo dal 27.08.1976 al 18.10.1984;
9) 30.06.1990 comunicava alla Cassa di aver inoltrato domanda di ricongiunzione al Provveditorato agli Studi di Bari;
10) 28.10.2006 presentava a Inarcassa ricorso amministrativo per la regolarizzazione della propria posizione previdenziale essendo in regola con quella assistenziale;
11) 31.10.2006 la Inarcassa comunicava che la documentazione non era più disponibile presso gli archivi;
12) 05.01.2007 Inarcassa comunicava “il periodo dal 1980 al 1984 non risultava essere più utile ai fini previdenziale per intervenuta
prescrizione”.
Merito
1) La domanda di ricongiunzione fu presentata in data 09.04.1990;
2) INARCASSA ha calcolato l’importo delle somme da versare a conguaglio per i soli contributi previdenziali per il periodo dal 10.09.1980 al 18.10.1984;
3) Il Ministero non ha prodotto, nonostante le reiterate richieste del Giudice i propri conteggi relativi al periodo contestato;
4) L’Ing. F.C., ove INARCASSA avesse riconosciuto il suo diritto, sarebbe andato in pensione già nel 2006, con i requisiti minimi (anni 35 di servizio e 57 di età) avendo 35 anni di servizio (con la ricongiunzione) e 59 anni di età.
La Cassa ha provveduto a riscuotere i contributi sia previdenziali che assistenziale per gli anni dal 1976 al 1979 a mezzo ruolo esattoriale mentre ometteva di provvedere alla regolarizzazione e alla riscossione a mezzo ruoli esattoriali dei soli contributi previdenziale relativi al periodo dal 10.09.1980 al 18.10.1984 essendo in regola con i versamenti dei contributi assistenziali (art.4 dpr.30.05.1975 n.301).
Non ha riconosciuto la prescrizione come richiesto dall’Inarcassa dei periodi contributivi come richiesto dal ricorrente.
Avv.Antonio Malerba