La responsabilità del vettore nel servizio di trasporto pubblico
Il tribunale di Lecce conferma la sentenza del Giudice di Pace
Comunicato dell’Avv. Francesco Milanese:
Con sentenza dello scorso 19 luglio, il Tribunale di Lecce, Giudice Unico d.ssa Eleonora Guido, ha respinto l’appello proposto dalla società di trasporti pubblici di Terra d’Otranto (STP) ed ha confermato la condanna inflitta in primo grado dal Giudice di Pace, in virtù della quale la società era stata condannata a risarcire i danni subiti da una giovane utente, rimasta ferita nelle fasi di salita sul pullman a causa della ressa di utenti che cercavano di accaparrarsi un posto.
Un disservizio ben noto agli studenti che dai comuni della provincia si muovono ogni giorno verso il capoluogo per raggiungere le scuole superiori.
Il giudice, sposando in pieno le tesi difensive sostenute dal nostro studio, ha affermato, sul piano giuridico, che il contratto di trasporto onera il vettore a far arrivare il passeggero incolume a destinazione. Dalla natura contrattuale della responsabilità discende, sotto il profilo del contenuto e della distribuzione degli oneri probatori, che incombeva all’attrice (ndr utente del servizio) la dimostrazione del nesso di causalità tra il danno subito e il comportamento del vettore e a carico di quest’ultimo vincere la presunzione di colpa, dimostrando di aver adottato tutte le misure necessarie ad evitarlo.
Nel caso di specie il Tribunale ha accertato che, a causa della ressa di utenti che cercavano di salire sull’autobus, la studentessa era rimasta incastrata con la mano nel maniglione della porta anteriore, era poi stata spinta subendo la lussazione di un dito della mano. Il tutto a causa della cattiva organizzazione del servizio di trasporto e del numero di mezzi inferiori al reale fabbisogno, chiaramente emerso nella fase dell’istruttoria e più volte denunciato con appelli pubblici dagli utenti.
Sotto il profilo strettamente giuridico il vettore, obbligato verso corrispettivo a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro (art. 1678 Cod. Civ.), assume una obbligazione di risultato, consistente e nel dovere di trasferire a destinazione il passeggero, e nel vigilare sulla sua incolumità durante il trasporto. L’art. 1681 cod. civ. stabilisce infatti: “Salva la responsabilità per il ritardo o per l’inadempimento nell’esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”. L’onere del vettore si estende fino al punto di evitare che il danno sia conseguenza del fatto di un terzo, quando ciò è strettamente correlato alla fruizione del servizio.
Il viaggiatore, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del trasporto, deve dimostrare l’esistenza del contratto di trasporto, la sussistenza del danno e la riferibilità di esso al trasporto (c.d. nesso di causalità materiale). Una volta ottemperato al tale onere, spetta al vettore dimostrare di “aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno” provando di aver osservato ogni cautela necessaria nella concreta situazione in cui il trasporto si è svolto.
Secondo la giurisprudenza “nel contratto di trasporto di persone, regolato dal codice civile, il viaggiatore, che abbia subito danni “a causa” del trasporto (quando cioè il sinistro è posto in diretta, e non occasionale, derivazione causale rispetto all’attività di trasporto), ha l’onere di provare il nesso eziologico esistente tra l’evento dannoso ed il trasporto medesimo (dovendo considerarsi verificatisi “durante il viaggio” anche i sinistri occorsi durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere, del trasporto e durante le fermate), essendo egli tenuto ad indicare la causa specifica di verificazione dell’evento; incombe, invece, sul vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità a suo carico gravante ex art. 1681 cod. civ., l’onere di provare che l’evento dannoso costituisce fatto imprevedibile e non evitabile con la normale diligenza (Cass. Civ., Sez. III, 16893 del 20.7.2010). Ed ancora sulla presunzione di responsabilità del vettore:
“La prova liberatoria che il vettore, ai sensi dell’art. 1681 cod. civ., ha l’onere di fornire per sottrarsi alla responsabilità per i danni alla persona subiti dal trasportato non si esaurisce nella dimostrazione della generica assenza di colpa del conducente del veicolo, ma deve comprendere la prova dell’osservanza di ogni cautela necessaria per evitare danni ai passeggeri nella concreta situazione in cui il trasporto si è svolto e tenendo, pertanto, conto della precaria stabilità in cui i passeggeri possono eventualmente trovarsi per i più svariati motivi in alcune fasi del trasporto (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 10680 del 27-10-1993).
In ordine all’eventuale concorso del fatto di terzi la cassazione ha precisato che “il vettore, per superare la presunzione posta a suo carico dall’art. 1681 cod. civ., deve non solo provare che l’evento dannoso è dovuto al fatto del terzo, ma deve altresì provare di aver adottato tutte le precauzioni per prevenire tale fatto del terzo (Cass. civ. Sez. III, sent. n. 11161 del 12-11-199).
Per altro verso, secondo il proprio regolamento di vettura, la STP è obbligata a garantire “la sicurezza e la tranquillità del viaggio, mettendo a disposizione tutte le competenze e le risorse della propria organizzazione.
Obbligazione evidentemente disattesa nel caso sottoposto all’attenzione del giudice.
Francesco Milanese