Antonio Greco: «FAMILISMO LOCALE»

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Antonio Greco: «L’attuale Sindaco  Claudio Paladini è “pericoloso politicamente” per la cultura e per la crescita democratica di Veglie»

Lettera di Antonio Greco:

Non basta la drammatica situazione creata da un devastante virus per cadere nella fossa dell’indifferenza o per soprassedere ad una riflessione critica sul primo consiglio comunale della nuova-vecchia amministrazione comunale vegliese insediatasi il 21 settembre u.s..

Non potendo assistere al consiglio comunale del 12 ottobre u.s., ho atteso la pubblicazione (dopo 42 giorni!) sull’Albo Pretorio del Comune dei verbali prima di intervenire con la seguente nota.

Che l’attuale sindaco, sulla base dell’esperienza di cinque anni passati, fosse “abbondantemente inconcludente” (cfr. intervento di Politano del 20 ottobre u.s.) sul piano amministrativo, è risaputo dalla maggior parte dei cittadini vegliesi che non lo hanno votato e da una grossa fetta dei suoi stessi elettori che lo hanno votato nel 2015 ma non più nel 2020.

Meno risaputo, e se ne ha meno coscienza, che l’attuale sindaco sia “pericoloso politicamente” per la cultura e per la crescita democratica del paese.

Nel primo consiglio comunale dell’ottobre 2020 molto discusso e pasticciato è stato il punto all’ordine del giorno riguardante la nomina del Presidente del Consiglio. Invito i cittadini, anche coloro che hanno seguito la trasmissione in diretta del Consiglio, a leggere il verbale allegato alla Delibera Consiliare n. 20/2020, pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune (sul suo sito internet), che sintetizzo e a cui rinvio. (Leggi verbale nomina presidente consiglio)

Nel caso di Veglie erano necessari almeno nove voti per eleggere il presidente. Invece il presidente designato dalla maggioranza ne ottiene solo sette. L’esito è chiaro: quattro consiglieri della maggioranza (che dispone di 12 voti) hanno “mal di pancia” e non hanno votato il candidato designato dal sindaco e compagni. Essendo votazione unica, non essendo stato eletto il Presidente, il consiglio comunale doveva ritenersi chiuso.

Occorreva la convocazione di un altro consiglio dopo qualche giorno. Il tempo sarebbe stato utile e necessario per “capire i mal di pancia” dei quattro della maggioranza, coinvolgere i cinque consiglieri di minoranza nella soluzione del problema (essendo il presidente e il vicepresidente del Consiglio figure di garanzie e di imparzialità), trovare un accordo e preferibilmente stilare un documento di intesa istituzionale tra i rappresentanti delle quattro liste presenti in Consiglio e poi riconvocarlo per le due nomine.

Ma non è andata così: il vicesegretario, sostituendosi (a sua insaputa) al Presidente del Consiglio, nel caso il Sindaco (“pensavo che non avessi diritto al voto” … “Io non ho il Regolamento in mano né tantomeno sono stato mai Presidente”), prima di tutti i pasticci che seguiranno, dichiara subito: “Risultato di questa prima votazione: Consigliere Milanese sette voti, Consigliere Sabato quattro voti, Consigliere Spagnolo cinque voti. Siccome deve essere nominato con la maggioranza di nove, dobbiamo ripetere la votazione” (1).

Alla sostanza del fatto procedurale quale è il problema? Non può passare come atto acquisito o silenziato politicamente il “mal di pancia” dei quattro consiglieri di maggioranza. Occorre andare, con franchezza e senza ipocrisie, alla radice, che non è comprensibile con la spiegazione comoda che esso nasce solo per ragioni di “poltrona”. Può anche essere, in parte, ma non basta per capire.

Il sindaco ha nominato la giunta (2) e ne ha dato comunicazione al Consiglio del 12 ottobre. In essa è stata nominata assessore una consigliera, nipote affine della moglie del sindaco, con delega agli Affari Generali. Attualmente responsabile del 1° Settore Affari Generali (3) è uno zio dell’assessora. Inoltre, il Sindaco ha nominato assessore un consigliere, fratello dell’attuale Segretario Generale, con delega ai Lavori Pubblici, nel cui 6° Settore lavora, come dipendente a tempo determinato (4), un cognato della moglie dell’assessore.

Si dirà: “nulla di irregolare”. Non c’è violazione di legge. Ma la legge è solo un limite oltre il quale non si può andare. Per la credibilità dei protagonisti, per la libertà nell’azione amministrativa e per il rispetto degli umori collettivi, scelte, pur legittime, non sempre sono giustificabili. Si pone quindi un problema politico prima ancora che legale. La percezione comune dei vegliesi – che i prossimi cinque anni di vita amministrativa saranno “un tutto in famiglia” – è devastante.

Ritengo che il familismo locale sia uno dei mali peggiori, anticamera e socio del clientelismo, per la democrazia locale. Lo dimostra anche il fatto che, nel primo consiglio comunale, i consiglieri intervenuti hanno solo lanciato segnali o hanno fatto sterili denunce. Il risultato finale, di fatto, ha espresso ancora una volta una cultura di sottomissione e rassegnazione nei confronti del potere “monocratico” del sindaco. Parte della maggioranza e tutta la minoranza potevano fare molto di più? Secondo me, sì. Avevano gli strumenti per “far ragionare” il sindaco. Non li hanno utilizzati, perché? Incompetenza, impreparazione o “chi è senza peccato…”?

I due assessori, protagonisti in questione, facciano il primo passo e rinuncino spontaneamente al ruolo di assessore perché la loro presenza in giunta mette in difficoltà tutta la istituzione comunale. Per non dire che il Consiglio potrebbe approvare un atto di indirizzo perché il Sindaco riformuli la composizione della Giunta. E questo per preparare tempi non solo meno faticosi, ma possibilmente nuovi per la politica locale.

24 novembre 2020

Antonio Greco


(1) Poi Il vicesegretario si rende conto che le schede nell’urna sono 16 e non 17. Proprio il sindaco che presiede, non ha votato. E, stranamente, il vicesegretario assume un ruolo non di sua competenza e decide che bisogna ripetere la votazione per una “irregolarità tecnica”. Recita il Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, quando “si verificano irregolarità, il presidente può ritenere invalida la votazione e disporne l’immediata ripetizione… (art. 28 comma 2). Nel nostro caso è lo stesso presidente-sindaco che dichiara che gli era stato detto che non doveva votare e che, tanto, con il suo voto non cambiava nulla: con 7 o 8 voti il presidente del consiglio non sarebbe stato eletto perché non sarebbe stato raggiunto il quorum (“Tanto non cambia nulla. Io posso anche dire “lo accetto”, cambia assolutamente niente, è il niente” … Tanto comunque la votazione non avrebbe avuto un esito diverso da quello che era, non inficiava …). Ed era così: con in piedi un nodo politico, se non si raggiunge il quorum non si può votare una seconda volta e, magari, più volte a oltranza. Sarebbe assurdo. Dopo la motivazione (prima del riconteggio delle schede) del vicesegretario e con le suddette dichiarazioni del Sindaco, giuridicamente la situazione era chiara: si sarebbe dovuto riconoscere che la invocata “irregolarità” e/o la “irregolarità tecnica” non esisteva e che era solo “brutta pezza” a una grave e unica situazione politica verificatasi nel primo Consiglio. E nemmeno il Sindaco, presidente del Consiglio, poteva più far ripetere la votazione. Un consigliere di maggioranza (futuro Presidente), capito il grosso rischio, ha proposto che sia il consiglio a votare la ripetizione della votazione con una mozione, che definisce (che significa?) “a-tecnica”. Anche questa proposta, poi accantonata, non può essere condivisa: o è una mozione o non lo è. Se è una mozione, il Regolamento impone che sia fatta per iscritto, lo stesso regolamento prescrive che la mozione sia discussa nel consiglio comunale successivo. Comunque, il Consiglio Comunale del 12 ottobre doveva essere sciolto dopo la prima votazione.

(2) Decreto sindacale n. 18 del 7/10/2020.

(3) Nominato con Decreto sindacale n. 23 del 4/11/2020 ma che ancora prima del decreto di nomina aveva firmato determine (con quale titolo?). Cfr. la determina del 21 ottobre 2020, n. 109 Settoriale (n. 514 Reg. Generale del 21/10/2020), a firma del suddetto responsabile. Cfr. anche Det. n. 110 Settoriale del 23/10/2020 (n. 518 Reg. Generale del 23/10/2020); cfr. la REGOLARITA’ TECNICA firmata dal Responsabile del Settore interessato della Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 23/10/2020.

(4) Cfr. Determina n. 337 Settoriale del 24/12/2019, n. 602 Reg. Generale del 24/12/2019 OGGETTO: “PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO – CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA C1”. Terza proroga, l’ultima di 14 mesi, fino al 28 febbraio 2021.

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