Il gruppo VEGLIE DI TUTTI presenta una mozione per «l’Adozione Nuovo Piano Casa Regione Puglia»

0
1063

“Adozione “Nuovo Piano Casa” Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale 19 dicembre 2023, n. 36 e smi.”

Mozione ai sensi dell’articolo 32 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

Di seguito il testo integrale della mozione:

I sottoscritti consiglieri comunali Giuseppe Landolfo, Stefania Capoccia, Claudio Paladini, Laura Mogavero, Katia Prato, propongono al Consiglio Comunale la seguente mozione.

PREMESSO CHE

In data 19 dicembre 2023 il Consiglio della Regione Puglia ha approvato la L.R. n. 36/2023, recante la nuova disciplina degli interventi di ristrutturazione edilizia introdotta dal D.L. n.76/2020 ai fini della rigenerazione urbana, contribuendo, di fatto, al perseguimento delle finalità della legge regionale n. 21/2008 “Norme per la rigenerazione urbana” ed al definitivo superamento del primo “Piano Casa”, introdotto in Puglia con la l. regionale n. 14/2009 e dalla l. regionale n. 20/2022 “norme per il riuso e la riqualificazione edilizia” di cui è disposta l’abrogazione.

In data 28.03.2024 la Regione Puglia ha recepito con L.R. n. 13/2024 le osservazioni del Ministero della Cultura sulla L.R. n. 36/2023, modificandone il testo originario.

La L.R. 36/2023 ha lo scopo di promuovere il recupero, la riqualificazione e il riuso del patrimonio edilizio esistente, nonché lo scopo di incentivare gli interventi di edilizia residenziale sociale rivolti al miglioramento della qualità architettonica, della sicurezza statica e igienico-funzionale e delle prestazioni energetiche degli edifici ed alla riqualificazione ambientale, paesaggistica e architettonica del tessuto edificato, nell’intento di ridurre progressivamente il degrado, il sottoutilizzo e l’abbandono degli ambiti urbanizzati, contribuendo al contenimento del consumo di suolo, all’adattamento ed alla mitigazione dei cambiamenti climatici a scala urbana.

Tutti gli interventi di ampliamento devono essere funzionali a conseguire il miglioramento, nei limiti del possibile, della classe energetica degli edifici, lì dove gli interventi di demolizione e ricostruzione, invece, devono far conseguire la più alta classe energetica.

Ai sensi dell’articolo 2 comma 1° della predetta Legge “Incentivi volumetrici”: “Al fine di perseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1, ai sensi del quarto periodo della lettera d) dell’articolo 3 del d.p.r. 380/2001, sono riconosciuti incentivi volumetrici per la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia che prevedono: a) l’ampliamento di edifici esistenti, legittimi o legittimati, ricadenti negli ambiti di intervento individuati ai sensi dell’articolo 4, comma 1, oppure degli edifici di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a); b) la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, legittimi o legittimati, ricadenti negli ambiti di intervento individuati ai sensi dell’articolo 4, comma 1, oppure degli edifici di cui all’articolo 4, comma3, lettera a).

Ai sensi del comma 2°: “Per le medesime finalità, la presente legge riconosce incentivi volumetrici per la realizzazione di interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f), del d.p.r. 380/2001 che prevedono la delocalizzazione negli ambiti individuati ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera b), delle volumetrie rivenienti dalla demolizione di edifici esistenti, legittimi o legittimati, di cui all’articolo 5, comma 1, lettere g), h), i), j), k) ed l)”.

L’art. 2 comma 3° della LR 36/2023 prevede l’applicazione dei presenti incentivi volumetrici:

Gli incentivi volumetrici previsti nei commi 1 e 2 possono essere concessi una tantum e non possono superare i seguenti limiti:

– il 20 per cento della volumetria complessiva, e comunque non oltre 300 metri cubi, per gli interventi di ampliamento di edifici esistenti, legittimi o legittimati, ricadenti negli ambiti individuati ai sensi dell’articolo 4, comma 1, aventi qualsiasi destinazione d’uso, da destinare alla residenza e/o a usi strettamente connessi con la residenza, oppure ai medesimi usi preesistenti;

– il 20 per cento della volumetria complessiva, e comunque non oltre 200 metri cubi, per gli interventi di ampliamento di edifici residenziali esistenti, legittimi o legittimati, di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a), che non comportano la modifica della destinazione d’uso;

– il 35 per cento della volumetria complessiva per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, legittimi o legittimati, ricadenti negli ambiti individuati ai sensi dell’articolo 4, comma 1, aventi qualsiasi destinazione d’uso, da destinare alla residenza e/o a usi strettamente connessi con la residenza oppure ai medesimi usi preesistenti;

– il 35 per cento della volumetria complessiva, e comunque non oltre 200 metri cubi, per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali esistenti, legittimi o legittimati, di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a), che non comportano la modifica della destinazione d’uso;

– il 35 per cento della volumetria complessiva per gli interventi di delocalizzazione all’interno degli ambiti individuati ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera b), delle volumetrie rivenienti dalla demolizione di edifici esistenti, legittimi o legittimati, di cui all’articolo 5, comma 1, lettere g) h), i), j), k) ed l) aventi qualsiasi destinazione d’uso, da destinare alla residenza e/o a usi strettamente connessi con la residenza oppure ai medesimi usi preesistenti”.

L’art. 4 comma 1 della LR 36/2023 prevede che “il riconoscimento degli incentivi volumetrici previsti dall’articolo 2 è subordinato all’approvazione di una deliberazione del Consiglio comunale ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera e), della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), supportata da perimetrazione, effettuata sulle planimetrie esistenti degli strumenti urbanistici vigenti...”.

Tale articolo definisce che “Detti ambiti devono essere individuati all’interno delle zone omogenee B e C come identificate dal proprio strumento urbanistico ai sensi del d.m. 1444/1968, escludendo le zone destinate a standard urbanistici di cui all’articolo 3 dello stesso o a esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici generali e attuativi o dagli atti di governo del territorio comunali…”.

L’articolo 4 comma 3 prevede che “Ove ritenuto necessario ai fini del perseguimento degli obiettivi della presente legge, fermo restando il rispetto delle condizioni previste nell’articolo 3, la deliberazione di cui al comma 1 può espressamente prevedere: a) il riconoscimento degli incentivi volumetrici di cui all’articolo 2, comma 1, nella misura prevista dall’articolo 2, comma 3, lettere b) e d) per la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia attraverso l’ampliamento o la demolizione e ricostruzione di edifici residenziali esistenti, legittimi o legittimati, ubicati nei contesti rurali identificati dal proprio strumento urbanistico come zone omogenee E ai sensi del d.m. 1444/1968…”.

RITENUTO CHE

Il Nuovo Piano Casa, oltre a informare la sfera urbanistica, incide fortemente sulla legalità, sull’ambiente, sulla salute delle persone e sull’economia locale.

Il nostro paese ha assolutamente bisogno di adottare il Piano Casa di cui alla L.R. n. 36/2023 per garantire e sostenere la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio aiutando anche le famiglie a favorire il risparmio energetico.

Tutto ciò comporta, inoltre, l’ingresso di nuove risorse per le casse comunali da destinare, compatibilmente con le prescrizioni di legge, a interventi di riqualificazione urbana.

Tutto ciò premesso, con l’ approvazione della seguente Mozione,

IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

Ad attivarsi con urgenza e a dare celere indirizzo politico agli uffici competenti affinché predispongano specifica delibera di Consiglio Comunale volta a recepire e attuare la L.R. n.36/2023, contenente l’indicazione delle zone omogenee B, C ed E alle quali applicare gli incentivi previsti dall’art. 2 comma 3 della suddetta legge, sì da approvare un Regolamento con cui il nostro Comune si adegua alla suindicata legge regionale, dando la possibilità di ampliare il volume delle case fino al 20 per cento rispetto a quello esistente oppure fino al 35 per cento se si procede ad una demolizione-ricostruzione dello stabile.

Veglie, lì 19 Novembre 2024

I Consiglieri Comunali
Giuseppe Landolfo, Stefania Capoccia,
Claudio Paladini, Laura Mogavero, Katia Prato

.

 

LEAVE A REPLY