VEGLIE, PARCO LUPOMONACO: I DIVIETI DOPO L’INCENDIO

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PARCO LUPOMONACO

Lunedi 8 luglio 2024 alle 13:10 circa un incendio danneggiava il parco naturale “Lupomonaco” a Veglie.

Il fuoco sarebbe partito dai terreni confinanti a sud del parco, e poi si propagava all’interno della macchia mediterranea, favorito dal vento di scirocco.

Le fiamme interessavano una superficie di circa quattro ettari, compresa tra il confine ovest del parco (dove esisteva il centro visite) fino alla strada sterrata che costeggia l’acquedotto del consorzio di bonifica “Arneo”. Il danno veniva contenuto dall’intervento dei Vigili del Fuoco di Veglie.

La L.353/2000 in materia di incendi boschivi prevede che le zone boscate e i pascoli percorse dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. Sono vietate per cinque anni, nelle aree predette, attività di rimboschimento e ingegneria ambientale realizzate con finanziamenti pubblici. Sono vietati per dieci anni, solo sulle aree boscate percorse da fuoco, il pascolo e la caccia, con pesanti sanzioni per i trasgressori. Inoltre i Comuni sono tenuti al censimento annuale delle aree percorse da fuoco, tramite apposito catasto.

Inoltre la L.R. n.38/2016 nelle zone boscate e nei pascoli percorsi dal fuoco vieta per cinque anni la raccolta di frutti spontanei, germogli eduli, asparagi, funghi e lumache.

Nel parco Lupomonaco il pascolo, la caccia e la raccolta di piante e funghi sono vietati anche dal regolamento di fruizione del Comune di Veglie (Ordinanza Settore Ambiente n.12 del 06/03/2015), che vieta le seguenti attività: disturbare, danneggiare, catturare, uccidere animali;  distruggere, danneggiare, sottrarre nidi e tane;  raccogliere, danneggiare, estirpare flora, frutti, funghi;  abbandonare rifiuti;  produrre luci, suoni, rumori molesti;  transitare con mezzi motorizzati, eccetto mezzi di servizio e vigilanza;  accendere fuochi;  allestire campeggi;  danneggiare fabbricati o manufatti o utilizzarli impropriamente;  condurre animali liberi ed esercitare il pascolo.

I suddetti divieti dovrebbero essere fatti rispettare concretamente, al fine di consentire alla vegetazione di ricrescere senza essere danneggiata dal calpestio umano e del bestiame.

Pertanto oltre ai controlli delle forze dell’ordine, sarebbe opportuno installare cartellonistica illustrativa agli ingressi e lungo il perimetro del parco.

Veglie, 20/10/2024

Dott. Fabio Coppola

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